Art. 2.
(Comitato nazionale per l'Anno polare internazionale).

      1. È istituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca, il Comitato nazionale per l'Anno polare internazionale, di seguito denominato «Comitato» con il compito di:

          a) elaborare un programma per la partecipazione italiana alle attività di cui all'articolo 1, su base quadriennale, e i relativi programmi esecutivi annuali indicando il necessario fabbisogno umano e finanziario e garantendo un adeguato livello di internazionalizzazione delle attività di ricerca;

          b) assicurare il collegamento con gli organi scientifici dell'Anno polare internazionale anche proponendo le nomine di rappresentanti italiani;

          c) assicurare il coordinamento tra il programma di cui alla lettera a) e le eventuali iniziative di ricerca nazionali che sono intraprese al di fuori del programma stesso;

          d) determinare l'incidenza percentuale massima rispetto al finanziamento disponibile

 

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dei costi di gestione per l'attuazione del programma di cui alla lettera a);

          e) presentare una relazione annuale al Ministro dell'università e della ricerca e al Parlamento sull'attività svolta e predisporre gli atti per la stesura della relazione annuale sui risultati scientifici ottenuti;

          f) acquisire i risultati delle attività scientifiche e tecnologiche svolte nell'ambito del programma di attività di cui all'articolo 1 e predisporre i relativi elementi valutativi.

      2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'università e della ricerca o, in sua assenza, da un suo rappresentante ed è composto da:

          a) un rappresentante italiano della WMO;

          b) un rappresentante italiano dell'ICSU;

          c) tre esperti scientifici designati dalla Commissione scientifica nazionale per l'Antartide (CSNA), di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2002;

          d) due esperti scientifici di ricerche in area artica nominati dal Ministro dell'università e della ricerca;

          e) un esperto di logistica polare designato dal consorzio di cui all'articolo 3;

          f) un esperto designato dal Museo nazionale per l'Antartide di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 24 agosto 1996.

      3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Il Comitato conclude i propri lavori entro il 31 dicembre 2009.
      4. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati esperti delle amministrazioni

 

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dello Stato e di altri enti di volta in volta interessati.